Dal 1° gennaio 1998, le tasse devono essere corrisposte sulla base della potenza effettiva e non più in relazione ai cavalli fiscali.
Più esattamente:
- Per autovetture, autoveicoli ad uso promiscuo, autobus, autoveicoli ad uso speciale e motocicli la tassa automobilistica deve essere versata in base alla potenza effettiva del veicolo espressa in kilowatt.
Il numero dei kilowatt è riportato sulla carta di circolazione.Attenzione:il numero relativo ai Kw può contenere una virgola: in questo caso non si devono considerare le cifre decimali. Esempio: se il numero dei Kw è 47,80 l’importo va corrisposto per 47 Kw. Se manca l’indicazione del numero di Kw, la tassa deve essere versata in relazione alla potenza massima espressa in Cv, indicata sulla Carta di circolazione. - Inoltre dal 1° Gennaio 2007
- Per le autovetture e gli autoveicoli trasporto promiscuo e per i motocicli, la Tassa è differenziata in base alle normative comunitarie sulle emissioni inquinanti ad esclusione delle autovetture ed autoveicoli con alimentazione, esclusiva o doppia, elettrica, a gas metano, a GPL, a idrogeno, a prescindere dalla normativa comunitaria.
- Per le autovetture e gli autoveicoli trasporto promiscuo con potenza fiscale superiore ai 100 KW (o 136 CV), il calcolo va effettuato aggiungendo all’importo base moltiplicato per 100 KW (o 136 CV), i singoli KW eccedenti i 100 (o i CV eccedenti i 136) moltiplicati per la tassa maggiorata.
- Per gli autocarri
per gli autoveicoli con peso complessivo inferiore a 12 tonnellate, la tassa automobilistica deve essere versata in base alla portata. - Per gli autoveicoli adibiti al trasporto pesante
per gli autoveicoli con peso complessivo pari o superiore a 12 tonnellate, la tassa automobilistica deve essere versata in base al peso complessivo, al numero degli assi e al tipo di sospensione dell’asse motore: se questo è di tipo idropneumatico o equivalente (dato indicato sulla carta di circolazione) l’importo di competenza deve essere ridotto del 20%. - Per i ciclomotori e per i quadricicli leggeri (Minicar)
per i ciclomotori fino a 50 cc e per i quadricicli leggeri con cilindrata del motore pari o inferiore a 50 cc o di potenza massima pari o inferiore a 4 KW (cd. “Minicar”), solo se utilizzati sulla pubblica strada, deve essere corrisposta la tassa di circolazione con decorrenza gennaio/dicembre.
Dal 1° gennaio 2014 da parte dei residenti in Lombardia non è più dovuta la tassa di circolazione annuale per ciclomotori e Minicar, ai sensi della L.R. 24/2014.
Si ricorda che
- non è più dovuta la sovratassa di alimentazione a gasolio;
- non è più dovuto il canone autoradio;
- non c’è più l’obbligo di esporre o di portare con sé il contrassegno (fatta eccezione per i ciclomotori);
- non è più dovuto il bollo sulla patente.